STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“The Monuments People – APS”

Art. 1 – Denominazione e durata

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117e della normativa vigente in materia, una associazione avente la seguente denominazione “The Monuments People – APS” da ora in avanti denominata “associazione”.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Corigliano d’Otranto, Strada Provinciale per Sogliano, 111. Tale sede potrà essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso comune o di altro comune del territorio italiano con semplice delibera dell’Assemblea dei Soci, senza la necessità di modificare lo Statuto. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, operative ed amministrative, previa comunicazione all’assemblea annuale dei soci.

Art. 3 – Scopo

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nell’ambito della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici e archivistici, librari, demo-etnoantropologici e geologici) di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, (ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1049), e della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, nonché dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell’arte.

Art. 4 – Attività

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione si propone di:

  1. a) svolgere attività con finalità benefiche con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dei Beni Culturali e Ambientali;
  2. b) svolgere attività di sensibilizzazione dei confronti dell’opinione pubblica italiana e straniera riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni e Culturali e Ambientali e di coloro che in quest’ambito operano (guide turistiche, archeologi, storici dell’arte, architetti etc.)
  3. c) stimolare l’applicazione delle leggi vigenti, promuovere l’emanazione delle norme legislative e dei provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali e Ambientali;
  4. d) collaborare con tutte le associazioni, enti preposti pubblici e privati che perseguono gli stessi fini in Italia e all’estero;
  5. e) promuovere gli scopi e l’attività statutaria anche all’estero, previ accordi con i governi interessati e nel rispetto della normativa di riferimento;
  6. f) assicurare la tutela e la valorizzazione di beni e aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto;
  7. g) svolgere attività di diffusione della conoscenza dei Beni Culturali e Ambientali tramite attività educativo/didattiche indirizzate alle scuole di ogni ordine e grado;
  8. h) organizzazione di corsi/incontri di formazione culturale e professionale, corsi di aggiornamento e iniziative di turismo sociale su tutte le tematiche inerenti la tutela, la valorizzazione e promozione dei Beni Culturali e Ambientali ;
  9. i) organizzare, gestire e promuovere esposizioni, mostre, convegni, campi archeologici e didattici, iniziative di studio e di ricerca, tour e itinerari guidati per favorire la partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
  10. j) favorire e promuovere la redazione, la pubblicazione, l’edizione e la diffusione, anche tramite e per conto terzi, di riviste e notiziari, guide e monografie, relazioni di ricerca, audiovisivi, supporti informatici, prodotti multimediali, carte archeologiche, geografiche e turistiche, fotografie e disegni, rilievi e quant’altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;
  11. k) promuovere attività di sensibilizzazione per la fruizione dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell’attività dell’Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze.
  12. l) creare una rete di professionisti che operano seguendo criteri di qualità e trasparenza dei servizi offerti, nell’ambito della tutela, valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali e Ambientali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

  1. gestire circoli privati, nei quali vengano somministrati alimenti e bevande e spacci riservati alla vendita di prodotti ai soci;
  2. intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le attività potranno essere svolte dall’Associazione sia direttamente che indirettamente, anche mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati che condividono le finalità della Associazione.

L’Associazione potrà partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al conseguimento degli scopi associativi.

L’Associazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale.

Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

É fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 5 – Durata

La durata dell’Associazione è stabilita dalla data dell’Atto Costitutivo fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei Soci.

Art. 6 – Soci

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

–   l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

–   la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di Amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L’appartenenza all’Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gliaderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell’Associazione. È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione. I soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell’Associazione e che non sia in regola con il versamento della quota associativa. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.

Art. 7 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente del Consiglio Direttivo;
  4. il Revisore Legale dei Conti se nominato;
  5. l’organo di controllo se istituito.

Le cariche sociali sono gratuite, a meno che l’assemblea dei soci non deliberi diversamente. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone – anche membri del Consiglio Direttivo stessi – per l’espletamento di particolari incarichi.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio, la cui redazione è obbligatoria e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

  1. per decisione del Consiglio Direttivo;
  2. su richiesta indirizzata al presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante l’affissione nella sede dell’Associazione e presso le eventuali sedi secondarie e operative dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. Nel caso l’Associazione si doti di un sito web istituzionale, la stessa potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul sito stesso. In caso di particolare urgenza l’Assemblea può essere convocata mediante l’invio di e mail o fax entro il terzo giorno precedente l’adunanza. L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci e di tutti i membri del Consiglio Direttivo. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri quattro soci. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

  1. discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari consuntivi e sui bilanci preventivi;
  2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  3. nominare il Revisore Legale dei Conti;
  4. nominare l’Organo di controllo;
  5. deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere;
  6. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

  1. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  3. deliberare sul trasferimento di sede dell’Associazione;
  4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall’assemblea dei soci tra i soci.

Il Consiglio dura in carica per cinque esercizi sociali e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell’Associazione e può nominare un Vice Presidente dell’Associazione, il quale sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa. Il Consiglio, altresì, nomina al proprio interno un Segretario e un Tesoriere. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo che sottoscrive insieme al Presidente. Cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli Associati. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell’Associazione secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Comitato Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

  1. deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  2. predisporre bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari;
  3. deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
  4. deliberare sull’esclusione dei soci;
  5. deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  6. deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario e all’ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante l’affissione nella sede dell’Associazione e presso le eventuali sedi secondarie e operative dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. Nel caso l’Associazione si doti di un sito web istituzionale, lo stesso potrà essere convocato, nei medesimi termini, sul sito stesso. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per e mail o fax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o dal più anziano d’età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 – Il Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Associazione dirige l’associazione con l’utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumersi decreti d’urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica cinque anni.

Art. 12 – Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – Revisione Legale dei Conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 14 – Esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L’associazione, nei termini previsti dalla normativa di riferimento, deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. I rendiconti e/o le relazioni devono restare depositati, nei 10 giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell’assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente. L’eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 – Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

–   libro degli associati, tenuto a cura Consiglio Direttivo;

–   registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

–   libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

–   libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale, tenuto a cura dello stesso organo;

-libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo domanda scritta al segretario dell’associazione che ha l’obbligo di metterli a disposizione entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della domanda.

ART. 16 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 – Lavoratori

L’associazione, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 18 – Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.

Art. 20 – Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, o qualora non si proceda ad iscrizione al Registro unico nazionale Terzo settore valgono le norme di legge ed i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano applicabili.

REGOLAMENTO INTERNO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “THE MONUMENTS PEOPLE”

Il seguente Regolamento interno contiene le norme attuative e deontologiche per la vita dell’Associazione di Promozione Sociale “The Monuments People”. Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale e lo integra. Eventuali future modifiche del presente Regolamento potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione.

 Art. 1 Decorrenza e validità del Regolamento Interno

Il seguente regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo, decorre da data 01/06/2017, in seguito ad approvazione dell’Assemblea dei Soci ed è valido per tutti i soci presenti e futuri. Ulteriori modifiche possono essere proposte sia dai membri del Consiglio Direttivo che dall’Assemblea dei Soci e devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 Requisiti per essere accolti nell’Associazione

Per essere ammessi nell’Associazione occorre:

  • Aver compiuto la maggiore età;
  • Aver sottoscritto la scheda di adesione e accettato tutte le condizioni ivi presenti;
  • Aver sottoscritto l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
  • Aver versato regolarmente la quota associativa;
  • Condividere pienamente scopi, mezzi e finalità dell’Associazione come indicati nello Statuto e nel presente Regolamento.

 Art. 3 Modalità di ammissione dei nuovi soci

Per entrare a far parte dell’associazione come socio volontario attivo occorre compilare l’apposita scheda di adesione. L’iscrizione comporta il versamento annuale di una quota sociale di euro 10,00 da rinnovare entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Direttivo ha facoltà di rivedere annualmente l’importo, se ritenuto necessario.

Possono associarsi a The Monuments People anche associazioni, società ed enti pubblici e privati italiani e stranieri tramite l’adesione e il pagamento della quota associativa da parte del relativo rappresentante legale.

Art. 4 Perdita della qualità di associato

Il mancato versamento della quota sociale annuale comporta l’esclusione dall’Associazione.

Si può essere esclusi anche per il mancato rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento interno o per gravi motivi legati a comportamenti e azioni non in linea con i principi base dell’associazione stessa. Le esclusioni vengono decise dal Consiglio Direttivo ed esaminate caso per caso. L’associato escluso non ha diritto al rimborso delle quote versate.

 Art. 5 Iniziative e sottoscrizioni esterne

Ogni Socio è libero di potersi iscrivere ad altre associazioni culturali o di altra natura.

Detto ciò, se attraverso tali iniziative, volontariamente, si arreca svantaggio, danno o pregiudizio all’Associazione i Soci rei di tale atteggiamento scorretto potranno essere sospesi o esclusi dall’Associazione, in seguito a delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6 Attività del socio – Incarichi affidati

Il socio deve eseguire gli incarichi affidatigli e da lui accettati nei tempi e con le modalità dell’incarico stesso e adeguandosi al presente regolamento. Nel caso in cui il socio non possa eseguire l’incarico deve preventivamente avvertire il responsabile dei servizi o il Presidente.

Art. 7 Rispetto della privacy

I soci sono tenuti al rispetto della Privacy. Questo significa che per nessun motivo possono divulgare informazioni sui fruitori del servizio. Non possono fare nomi di utenti o divulgare all’esterno dell’associazione i dati riguardanti i dati, lo stato sociale, finanziario e di salute delle persone con le quali vengono in contatto durante lo svolgimento delle attività.

Art. 8 Partecipazione alla vita dell’Associazione

I soci sono tenuti a partecipare alla vita e alle attività dell’associazione, ciascuno secondo le proprie disponibilità ed abilità. I soci si fanno promotori delle attività verso l’esterno.

Art. 9 Gratuità delle prestazioni

Il socio non può accettare alcun compenso personale dal fruitore per il servizio svolto, neanche a titolo di “mancia”. In caso di insistenza da parte del fruitore del servizio, può fornire i dati per una eventuale offerta in favore dell’Associazione a seguito della quale verrà rilasciata regolare ricevuta.

Art. 10 Rimborso spese

Il socio ha diritto ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute durante lo svolgimento del servizio. Tali spese devono essere regolarmente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Organizzazione delle attività

Per ogni iniziativa derivante dalla attività dell’associazione verrà nominato un Responsabile di turno scelto fra i componenti del Direttivo o designato dal Direttivo tra i Soci.

Il Responsabile controlla l’andamento dell’iniziativa e decide su ogni controversia di qualsiasi natura che dovesse insorgere tra i soggetti interessati.

Ogni Socio ha la possibilità di partecipare a qualsiasi tipo di manifestazione organizzata o promossa dall’Associazione ed ha il diritto di essere informato, in tempi consoni, delle iniziative organizzate.

Alcune iniziative possono prevedere una quota di iscrizione a parziale o totale copertura delle spese sostenute. Il responsabile dell’iniziativa si fa carico, previa approvazione del Direttivo, di stabilire tale quota e le modalità di partecipazione.

Art. 12 Social media e sito web

L’Associazione utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare con gli associati:

– Sito web ufficiale dell’Associazione The Monuments People: http://www.the monumentspeople.it

– Indirizzo di posta elettronica dell’associazione (vi accede il Direttivo): themonumentspeople@gmail.com

– Pagina facebook The Monuments People

– Pagine face book create per eventi singoli

– Account twitter

– Account Instagram

Il Direttivo è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (internet, posta elettronica, etc.), ne possiede le password di accesso, è amministratore di tali strumenti e ne modera i contenuti e le discussioni. Tale responsabilità può essere delegata dal Direttivo ad un socio, anche per un periodo continuativo.

Art. 13 Varie

In generale, ai membri del Consiglio Direttivo compete la gestione del sito web, la gestione delle relazioni esterne, la gestione e custodia della documentazione e delle attrezzature e, comunque, di tutto ciò che attiene alla vita dell’Associazione.

Nello svolgere tali compiti possono essere aiutati da altri Soci.

L’attività dei componenti del Direttivo è gratuita e le prestazioni dei Soci sono prevalentemente gratuite, salvo i rimborsi per le spese effettuate, o eventuali particolari iniziative che prevedano una retribuzione per servizi svolti, che devono comunque essere approvate dal Direttivo.

Art. 14 Logo e marchio The Monuments People

The Monuments People è prima di tutto un marchio regolarmente registrato presso la Camera di Commercio e intende diventare un marchio di Qualità nel settore del turismo culturale e in generale della promozione, valorizzazione e fruizione dei Beni culturali e ambientali.

Depositarie del marchio sono le dott.sse Maria Giuseppa Alloggio, Lara Galati, Giuliana Genoese e Gabriella Rucco, fondatrici e ideatrici dell’idea stessa di The Monuments People, che consentono l’utilizzo temporaneo del marchio e del logo all’associazione The Monuments People.

L’adesione al marchio The Monuments People sarà riconoscibile tramite l’utilizzo del logo che definisce il marchio stesso. Il logo è costituito dalle parole The Monuments People in bianco su campo azzurro. La seconda M della parola Monuments riproduce le fattezze della facciata di un tempio dorico.

Eventuali modifiche di forma, colori e dimensioni del logo devono essere approvate dalle depositarie del marchio.

Art 15 Cosa significa associarsi a The Monuments People

Associarsi a The Monuments People significa essenzialmente condividere in toto gli scopi e le finalità dell’associazione come da Statuto. L’associazione, aperta a tutti, intende costituire una rete di professionisti ed è indirizzata soprattutto a Guide Turistiche con regolare abilitazione in qualsiasi delle Regioni Italiane e Paesi stranieri e in generale a tutti i professionisti della Cultura.

Art. 16 La costituzione e destinazione del Fondo “The Monuments People”

Uno degli scopi dell’Associazione The Monuments People è quello di impiegare parte dei proventi delle iniziative ad un fondo da destinare o ad azioni di beneficenza o ad attività a sostegno della conoscenza, fruizione e valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali.

Le iniziative a cui destinare il fondo possono essere proposte da chiunque tra i Soci, vagliate in  Assemblea e approvate in Consiglio Direttivo.

Obiettivo base dell’Associazione stessa è che per ogni iniziativa organizzata una parte dei proventi, che verrà definitiva dal Consiglio Direttivo, sia destinata al suddetto fondo.

Anche le iniziative non promosse direttamente dall’Associazione, ma che ottengono dal Consiglio Direttivo l’utilizzo del logo e del marchio The Monuments People, hanno l’obbligo di destinare una parte dei proventi al “Fondo The Monuments People”, anche sotto forma di offerta libera.

 Art 17 Cosa significa aderire al marchio The Monuments People

I soci di The Monuments People possono proporre iniziative ed eventi, che, a seguito di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, vengono qualificati con il marchio The Monuments People. L’utilizzo del marchio The Monuments People può essere concesso dal Consiglio Direttivo anche per iniziative non promosse direttamente dall’Associazione stessa.

L’iniziativa in oggetto deve essere presentata al Consiglio Direttivo che procederà all’analisi dell’attività e alla sua valutazione per accertare che risponda agli scopi, alle finalità e al codice comportamentale dell’Associazione stessa. Approvata dal Consiglio Direttivo l’iniziativa viene sottoposta all’Assemblea dei Soci per l’approvazione definitiva.

La valutazione positiva comporta la possibilità di utilizzare il logo e il marchio The Monuments People e di sponsorizzare l’attività proposta tramite i mezzi di comunicazione dell’Associazione.

Art. 18 Codice deontologico

The Monuments People è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro che intende unire realtà operanti nel settore della promozione, valorizzazione e conservazione dei Beni Culturali e Ambientali e del Turismo creando una rete a livello nazionale che condivida idee, progetti, modo di operare.

Ogni iniziativa/attività a marchio The Monuments People, sia promossa e gestita in maniera diretta dall’associazione che dal singolo associato, deve essere caratterizzate dalla totale trasparenza gestionale.

The Monuments People ha come obiettivo il rispetto del professionista. Di conseguenza per ogni attività a marchio The Monuments People deve essere garantito un equo compenso per l’attività svolta di tutti i soggetti operanti nella stessa.